Art. 1123 codice civile

Ripartizione spese condominiali a millesimi

A cura di Federico Caruso.

Il criterio generale del condominio: ogni unità paga in proporzione ai millesimi di proprietà. Inserisci spesa e tabella millesimale: le quote tornano al centesimo, senza resti che sballano il consuntivo.

UnitàMillesimiInclusa

Per un riparto tra un sottogruppo (es. solo una scala) inserisci solo quelle unità: il denominatore sarà la loro somma.

Prospetto di riparto

Devi ripartire anche ascensore e scale o il lastrico solare? Ci sono i calcolatori dedicati.

Come funziona il riparto millesimale (art. 1123 c.c.)

L’articolo 1123 del codice civile fissa la regola cardine della contabilità condominiale: le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Questo valore è espresso dalla tabella A (millesimi di proprietà generale) allegata al regolamento di condominio.

La formula matematica è: quota unità = spesa totale × millesimi unità ÷ somma dei millesimi partecipanti. Quando partecipano tutte le unità dello stabile, il denominatore è 1.000; quando la spesa riguarda solo una parte dell’edificio (condominio parziale, art. 1123 co. 3 c.c.), il denominatore diventa la somma effettiva dei millesimi delle sole unità servite. Il calcolatore arrotonda ogni singola quota al centesimo con il metodo dei maggiori resti: così la somma delle righe coincide sempre al centesimo con la fattura da pagare, evitando gli squadri di 1 o 2 centesimi che bloccano l’approvazione del rendiconto.

Due esempi numerici svolti passo per passo

Caso 1 — Riparto su intero condominio (1.000 millesimi): supponiamo di dover ripartire il rifacimento del cancello carraio e della recinzione comune per una fattura complessiva di 3.650,00 € (IVA inclusa) tra 4 proprietari:

Verifica totale: 675,25 + 876,00 + 967,25 + 1.131,50 = 3.650,00 €. Con 100,01 € su tre unità uguali (333, 333 e 334 millesimi) il centesimo indivisibile viene assegnato alla riga con il resto decimale più alto, senza mai perdersi per strada.

Caso 2 — Condominio parziale (somma inferiore a 1.000 millesimi): un edificio ha due scale (Scala A da 580 millesimi complessivi e Scala B da 420 millesimi). Si rompe l’autoclave che alimenta esclusivamente la Scala B per una spesa di 1.260,00 €. Un condomino della Scala B che possiede 105 millesimi generali non paga il 10,5% della fattura, ma 105 ÷ 420 = 25% della spesa, cioè 315,00 €. Nel calcolatore ti basta deselezionare le unità della Scala A (o inserire solo quelle della Scala B): il denominatore si ricalcola in automatico su 420.

Quali spese vanno a millesimi di proprietà (Tabella A) e quali no

Si ripartiscono con la Tabella A tutte le spese che riguardano la struttura e la gestione generale del fabbricato:

Attenzione invece alle eccezioni previste dagli articoli successivi del codice civile: la manutenzione di scale e ascensore segue l’art. 1124 c.c. (50% millesimi + 50% altezza di piano), mentre quando la copertura dell’edificio è una terrazza o lastrico solare a uso esclusivo vale l’art. 1126 c.c. (1/3 all’utilizzatore esclusivo e 2/3 ai condomini coperti dalla verticale). Se vuoi capire come il tecnico calcola i millesimi di ogni appartamento dai metri quadri reali e quando si può chiedere la revisione della tabella, leggi come si calcolano le tabelle millesimali. Infine, nei rapporti di locazione, per sapere se la singola voce spetta al locatore o al conduttore consulta la tabella proprietario/inquilino.

Domande frequenti

Come si calcola la quota in base ai millesimi?

Spesa × millesimi ÷ 1.000 (o ÷ la somma reale dei millesimi inseriti, se diversa).

Vale anche per le spese straordinarie?

Sì: l’art. 1123 non distingue, salvo regolamento o uso differenziato (comma 2).

E se la somma non fa 1.000?

Il riparto usa la somma reale come denominatore: il calcolatore lo segnala con un avviso.

Chi usa di più paga di più?

Per le cose a uso differenziato sì (art. 1123 co. 2): serve però un criterio deliberato o già previsto dalla legge, come nel caso dell’ascensore, dove metà spesa segue l’uso (l’altezza di piano) invece dei soli millesimi.